Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 Aprile 2015 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che rende operativo il bonus bebè.
BENEFICIARI
Ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto l’assegno di cui all’art. 3 della Legge 190/2014 su domanda di un genitore convivente con il figlio. I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000,00 euro annui.
L’assegno è corrisposto dall’INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell’assegno è di euro 960 ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell’assegno è pari a 1.920 euro. L’assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dal’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’assegno è presentata all’INPS per via telematica secondo modelli predisposti dall’istituto entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’inps assicura le modalità più idonee per facilitare l’accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche mediate le proprie sedi territoriali, il contact center e procedure telematiche assistite. Perché l’assegno arrivi a decorrere dal giorno della nascita (o dell’ingresso nel nucleo familiare) del figlio, è necessario che la domanda sia presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla pubblicazione del decreto (cioè dal 10 aprile). Qualora si presentasse la domanda fuori da quel termine, l’assegno partirà soltanto dal mese di presentazione della domanda stessa. il beneficio decade non solo se vengono meno i requisiti economici, ma anche in caso di revoca dell’adozione, decadenza della responsabilità genitoriale, affidamento del figlio ad altre persone, affidamento esclusivo algenitore che non ha presentato la domanda. Quest’ultimo, però, può presentare nuovamente la domanda e –qualora abbia anch’esso i requisiti Isee – accedere al bonus. Spetta al genitore che ha effettuato la richiesta comunicare all’Inps “tempestivamente” il venir meno dei requisiti per ricevere l’assegno.