Le Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima del 21/08/2013 ed ancora efficaci, possono essere prorogate, su istanza di parte, per un termine massimo di ulteriori anni tre, ai sensi dell’art. 3-quater co. 2 del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91 (convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 (in G.U. 08/10/2013, n. 236)).
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