UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
IL DIRETTORE
GENERALE
VISTA la legge 8 luglio 1998, n.230, recante “Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza”;
VISTA la legge 6 marzo 2001, n.64
recante “Istituzione del servizio civile nazionale”;
VISTO il decreto
legislativo 5 aprile 2002, n.77 recante: “Disciplina del Servizio civile
nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n.64”;
VISTO
in particolare l’articolo 5, comma 4, della legge n.64 del 2001, che prevede,
con riferimento al periodo transitorio, l’ammissione alla prestazione del
servizio civile su base volontaria delle cittadine italiane di età compresa tra
i diciotto e i ventisei anni e dei cittadini riformati per inabilità al servizio
militare che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età;
VISTO
l’articolo 6, comma 1, della citata legge n.64, che prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri è stabilita, nei limiti delle
disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la
consistenza di giovani ammessi al servizio civile nel periodo
transitorio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 10 agosto 2001, recante: “Determinazione del contingente dei giovani
ammessi al servizio civile ai sensi dell’art.6, comma 1, della legge 6 marzo
2001, n.64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento
giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche”;
VISTA la
circolare del Direttore dell’Ufficio nazionale per il servizio civile in data 29
novembre 2002, n.31550/III/2.16, recante “Enti e progetti del servizio civile
nazionale. Procedure di selezione dei volontari”;
VISTO il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 2003 recante, tra
l’altro, la determinazione, per l’anno 2003, del contingente di giovani ammessi
al servizio civile ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della legge n. 64 del 2001
e ulteriori disposizioni relative al trattamento economico e al servizio civile
all’estero;
RILEVATO che alla data odierna, in relazione ai progetti
presentati dagli enti entro il 31 marzo 2003, secondo quanto previsto dalla
circolare del 29 novembre 2002 n.31550/III/2.16 del Direttore Generale
dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, sono stati approvati dall’Ufficio
n. 1.382 progetti, che consentono di avviare al servizio n. 16.727
volontari;
DECRETA
Articolo 1
Generalità
È
indetto un bando per la selezione di 16.727 volontari da impiegare per l’anno
2003 nei progetti di servizio civile, in Italia e all'estero, di cui all’elenco
contenuto nell’Allegato 1, approvati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile (di seguito: “l’Ufficio”) ai sensi dell’articolo 7 della legge 6 marzo
2001, n.64.
L’impiego dei volontari nei progetti decorre dalle date indicate
da ciascun ente all’atto della trasmissione della graduatoria dei volontari
selezionati presso cui i progetti sono realizzati e coincide, di norma, con il
primo giorno del mese.
L’Ufficio comunica ai volontari selezionati, secondo
le procedure e le modalità indicate al successivo articolo 5, la data di avvio
al servizio.
La durata del servizio è di dodici mesi.
Il periodo di
servizio civile prestato è riconosciuto utile, a richiesta dell’interessato, ai
fini del diritto e della determinazione della misura dell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello
di copertura previdenziale figurativa riservato agli obiettori di coscienza in
servizio civile obbligatorio.
Ai volontari in servizio civile spetta un
trattamento economico di € 433, 80 euro mensili.
Articolo
2
Progetti e posti disponibili
Presso gli enti titolari dei
progetti approvati, oltre che sui rispettivi siti internet, possono essere
attinte tutte le informazioni concernenti le tipologie di progetto da realizzare
presso le distinte sedi di impiego, i posti disponibili, nonché tutte le
informazioni concernenti i singoli progetti, con specifico riferimento ai
particolari requisiti richiesti ai volontari, ai servizi offerti dagli enti,
alle condizioni di espletamento del servizio, nonché agli aspetti organizzativi
e gestionali.
Articolo 3
Requisiti di
ammissione
Possono partecipare alla selezione le cittadine italiane che
alla data di scadenza del bando abbiano compiuto il diciottesimo e non superato
il ventiseiesimo anno di età, nonché i cittadini riformati per inabilità al
servizio militare in sede di visita di leva, ovvero successivamente a seguito di
nuova visita medica, che alla data di scadenza del predetto bando non abbiano
superato il ventiseiesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
-
essere cittadini italiani;
- godere dei diritti civili e politici;
- non
essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi
commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti
l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;
- essere in
possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario
nazionale, con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui si intende
concorrere.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del
limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Articolo
4
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione
indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto deve
pervenire allo stesso entro il 30 settembre 2003. Le domande pervenute oltre il
termine stabilito non saranno prese in considerazione. La tempestività delle
domande è accertata dall’ente che realizza il progetto.
La domanda deve
essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello in "Allegato 2” al
presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce
al modello stesso. Copia del modello può essere scaricata dal sito internet
dell’Ufficio www.serviziocivile.it -sezione modulistica;
- firmata per esteso
dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa,
accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la
quale non è richiesta autenticazione.
- corredata della scheda di cui
all’”Allegato 3”, contenente i dati relativi ai titoli.
Non è possibile
presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il presente bando.
Non
possono presentare domanda i giovani che già prestano o abbiano prestato
servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n.64 del 2001,
ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista.
Articolo 5
Procedure selettive
La selezione dei
candidati è effettuata dall’ente che realizza il progetto prescelto sulla base
dei criteri stabiliti dalla determinazione del Direttore dell’Ufficio del 30
maggio 2002.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente
medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi ed alle modalità delle procedure
selettive.
L’ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a
seguito di colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in “Allegato
4”, attribuendo il relativo punteggio. Non sono dichiarati idonei a prestare
servizio civile volontario nel progetto prescelto e per il quale hanno sostenuto
le selezioni i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un
punteggio inferiore a 36/60.
L’ente, terminate le procedure selettive,
compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di
progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati,
evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili ed
inserendo nella stessa anche i candidati risultati idonei e non selezionati per
mancanza di posti. L’ente redige, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i
candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero
esclusi dalla selezione con l’indicazione della motivazione. Il mancato
inserimento nelle graduatorie è tempestivamente portato a conoscenza degli
interessati da parte dell’ente.
La graduatoria deve pervenire all’Ufficio,
nel termine di quindici giorni dalla data di scadenza della presentazione delle
domande, unitamente alla seguente documentazione in copia fotostatica:
a)
domanda di partecipazione (allegato 2);
b) documento d’identità
dell’interessato;
c) provvedimento di riforma del servizio militare (per i
soli candidati di sesso maschile);
d) certificato medico rilasciato dagli
organi del servizio sanitario nazionale relativo al possesso dell’idoneità
fisica allo svolgimento del servizio civile nazionale, con riferimento allo
specifico settore d’impiego.
Gli originali della predetta documentazione sono
conservati presso l’ente per ogni necessità dell’Ufficio.
Inoltre, l’ente
trasmette al seguente indirizzo di posta elettronica:
richiestevolontari@serviziocivile.it i dati relativi a tutti i volontari che
hanno partecipato alla selezione, secondo il tracciato del file in formato excel
scaricabile dal sito dell’Ufficio nella sezione modulistica.
L’Ufficio,
utilizzando le graduatorie così come formulate dagli enti procede alla verifica
in capo ai candidati dei seguenti requisiti:
a) limiti di età;
b) possesso
della cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti politici;
d) assenza
di condanne penali (condanne con sentenza di primo grado per delitti non colposi
commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti
l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata);
e) idoneità
fisica al servizio civile con specifico riferimento al settore d’impiego
richiesto;
f) riforma dal servizio militare di leva;
previsti dall’art.5,
comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal presente bando.
Eventuali
esclusioni dei candidati per assenza dei requisiti di cui al precedente
capoverso sono tempestivamente comunicate agli enti.
Alle graduatorie è
assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità.
Con comunicazione del
Direttore dell’Ufficio, che deve essere sottoscritta per accettazione dai
volontari, vengono indicati ai selezionati: la sede di assegnazione, la data di
inizio e fine servizio, le condizioni economiche, previdenziali, assicurative
previste per il volontario, gli obblighi di servizio di cui al successivo art.
7.
L’ente trasmette all’Ufficio copia della comunicazione sottoscritta dal
volontario, ai fini della conservazione presso l’Ufficio stesso e della
erogazione dei pagamenti ai volontari.
Articolo 6
Volontari in
servizio civile all’estero
Per i volontari impegnati nella realizzazione
di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta al compenso mensile di
433,80 euro per i volontari in servizio civile in Italia, è prevista una
indennità estero di € 15 giornalieri, per tutto il periodo di effettiva
permanenza all’estero. Qualora l’importo complessivo superi il limite previsto
dall’art.2, della legge 27 dicembre 2002, n.289, l’Ufficio applicherà le
conseguenti ritenute fiscali.
E’ prevista, inoltre, una indennità giornaliera
per il vitto e l’alloggio di € 20 se a carico del volontario e di € 15 se i
predetti servizi sono forniti dell’ente di realizzazione dei progetti.
Le
spese di trasporto per complessivi due viaggi di andata e ritorno dall’Italia al
Paese estero di realizzazione del progetto sono anticipate dall’ente che
realizza il progetto e rimborsate dall’Ufficio.
Articolo
7
Obblighi di servizio
I volontari si impegnano ad espletare il
servizio per tutta la sua durata e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di
servizio civile dettate dalla normativa primaria e secondaria in materia, in
quanto compatibili, nonché alle prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in
ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di
espletamento.
Il volontario è tenuto al rispetto dell’orario di servizio
nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di
pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto
medesimo.
L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della
scadenza prevista, comporta l’impossibilità a partecipare per il futuro alla
realizzazione di nuovi progetti di servizio civile volontario, nonché la
decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico
progetto.
Articolo 8
Trattamento dei dati personali
Ai
sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.675, i dati
personali forniti dai richiedenti saranno raccolti per le finalità di gestione
del servizio civile e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti necessari per l’ammissione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche e agli enti
direttamente interessati allo svolgimento del servizio civile.
L’interessato
gode dei diritti di cui all’articolo 13 della citata legge n.675 del 1996, tra i
quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere
nei confronti del Direttore generale dell’Ufficio nazionale per il servizio
civile, titolare del trattamento dei dati personali.
Articolo
9
Disposizioni finali
Al termine del servizio verrà rilasciato
dall’Ufficio un attestato di espletamento del servizio civile volontario redatto
sulla base dei dati forniti dall’ente.
Per informazioni relative al presente
bando è possibile contattare l’Ufficio nazionale per il servizio civile (Via San
Martino della Battaglia, 6 - 00185 Roma) attraverso il:
- Servizio
call-center, al numero 848.800715 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle 13.00 e dalle ore 13.45 alle 17.00, al costo di una telefonata
urbana);
- Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del martedì e
venerdì pomeriggio.
Roma, 20 giugno 2003.
IL DIRETTORE
GENERALE
Ing. Massimo Palombi
NOTE ESPLICATIVE AL
BANDO
Note all’art. 1
Il numero dei posti per i quali è indetta la
selezione rappresenta il totale dei volontari richiesti dai progetti
approvati.
Nel caso in cui il primo giorno del mese sia festivo, il progetto
è avviato il primo giorno feriale successivo.
La paga ai volontari è
corrisposta dall’Ufficio mediante accreditamento diretto delle somme dovute sul
libretto postale nominativo. Per i volontari che partecipano a progetti da
realizzare all’estero, le somme dovute potranno essere corrisposte anche su
conto corrente bancario.
Per i volontari è prevista una assicurazione
stipulata dall’Ufficio a favore degli stessi, pari a € 180,76.
Note
all’art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale, l’ente rende accessibile a tutti il progetto approvato, mediante la
pubblicazione dello stesso in forma integrale sul proprio sito internet.
L’accesso al sito è gratuito. L’ente può inoltre adottare altre forme di
pubblicità al fine di far conoscere al maggior numero di potenziali candidati il
proprio progetto.
Dal sito dell’Ufficio sarà possibile linkare direttamente
i siti di tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati ai quali si
riferisce il presente bando.
Note all’art.3.
Per partecipare alla
realizzazione dei progetti i candidati devono aver compiuto il diciottesimo e
non superato il ventiseiesimo (25 anni e 364 giorni) anno di età alla data della
scadenza del bando. Tutti gli altri requisiti previsti dal bando devono essere
posseduti alla scadenza dello stesso e, ad eccezione dell’età, mantenuti durante
tutto il periodo del servizio, a pena di decadenza.
Oltre alle donne, sono
ammessi alla realizzazione dei progetti i cittadini maschi riformati in sede di
visita di leva, oppure riformati successivamente alla predetta visita a seguito
di nuovi accertamenti sanitari. Non possono presentare domanda i cittadini
maschi che hanno svolto il servizio di leva, anche in qualità di obiettori di
coscienza o siano stati a qualsiasi titolo dispensati, esentati o esonerati dal
servizio.
Unitamente alla documentazione da inviare all’Ufficio ai sensi
dell’art.5 del bando, occorre trasmettere, per i volontari utilmente collocati
nella graduatoria, un certificato medico rilasciato dalla Asl competente o dal
medico di famiglia su apposito modulario dal quale risulti l’idoneità fisica dei
singoli volontari all’espletamento delle attività previste dallo specifico
progetto per il quale sono stati selezionati.
Note all’art.4.
Le
domande, redatte secondo il modello di cui all’allegato 2 e corredate dalla
dichiarazione di cui all’allegato 3 del presente bando, debbono pervenire
esclusivamente all’ente che realizza il progetto, entro il termine perentorio
del 30 settembre 2003. Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che si
ritengono utili ai fini della selezione.
E’ possibile presentare domanda di
servizio civile per un solo progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione
a tutti i progetti cui si riferisce il presente bando. Non possono presentare la
domanda né i volontari già impegnati nella realizzazione di progetti di servizio
civile (non è possibile cioè interrompere il servizio per partecipare alle
selezioni per un nuovo progetto), o che abbiano già svolto il predetto servizio,
né chi ha interrotto il servizio prima della scadenza prevista.
Note
all’art.5
La selezione è effettuata dall’ente che realizza il progetto ed al
quale sono state inviate le domande. L’ente dovrà stabilire e rendere noti ai
candidati i giorni e la sede di svolgimento del colloquio da effettuarsi sulla
base di quanto previsto dal modello di cui all’allegato 4 del bando. Il
candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta al colloquio nei
giorni stabiliti è escluso dal concorso per non aver completato la procedura di
selezione. Il candidato che al colloquio ottiene un punteggio finale inferiore a
36/60 è dichiarato non idoneo a prestare servizio civile nel progetto per il
quale ha sostenuto le selezioni.
Nella graduatoria finale sono inseriti tutti
i volontari che hanno presentato domanda, compresi quelli dichiarati non idonei.
Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi
vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo
dell’esclusione.
La graduatoria è compilata per ogni progetto o sede in cui
si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti.
Unitamente alla graduatoria l’ente invia in fotocopia i documenti elencati
all’art. 5 del bando e conserva gli originali da esibire a richiesta
dell’Ufficio.
L’ente deve comunicare tempestivamente agli interessati il
mancato inserimento nelle graduatorie.
L’ente deve, altresì, trasmettere al
seguente indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio:
richiestevolontari@serviziocivile.it i dati relativi a tutti i volontari che
hanno presentato la domanda, secondo il tracciato del file in excel scaricabile
dal sito dell’Ufficio nella sezione modulistica, avendo cura di utilizzare per
la spedizione un indirizzo di posta elettronica dal quale sia possibile
identificare facilmente l’ente che invia il file, ovvero di utilizzare
l’indirizzo di posta elettronica indicato nel progetto approvato. L’Ufficio
provvederà ad importare i dati nel proprio data base. Nell’inserire i dati gli
enti avranno cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza
degli stessi, in quanto le informazioni verranno riversate negli archivi del
sistema così come pervenuti. L’Ufficio non risponde di eventuali dati inseriti
in modo erroneo.
L’ente deve pubblicare sul proprio sito internet e presso le
sedi dove sono state effettuate le selezioni o comunque con altre idonee
modalità le graduatorie.
Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per
l’assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dall’Ufficio agli enti, i
quali informano tempestivamente gli interessati.
Note all’art.6.
Oltre
ai benefici elencati all’art. 6 del bando, per i volontari all’estero è prevista
anche una assicurazione stipulata dall’Ufficio a favore dei volontari, pari a €
361,52. Gli enti potranno stipulare a proprie spese una assicurazione
complementare a quella stipulata dall’Ufficio per la copertura di rischi
eventualmente non coperti.
Note all’art.9.
L’attestato di
espletamento del servizio deve essere richiesto dall’interessato all’Ufficio. Il
predetto attestato non verrà rilasciato ai volontari che hanno interrotto il
servizio.