POLIZIA MUNICIPALE DI OSIMO |
Prot.n.42293 del 24/11/2004
IL DIRIGENTE DIP.AFFARI GENERALI
Richiamata la delibera del consiglio Comunale n. 68 del 28/07/2004, quale atto di indirizzo in tema di viabilità e trasporto pubblico; Richiamata inoltre la precedente ordinanza dirigenziale n. 40366 del 10/11/2004, con la quale veniva limitato in differenti fasce orarie il transito nelle vie Montefanese, Colombo e M. Polo, ex strada Provinciale Settempedana - tratto interno al centro abitato di Osimo - agli autocarri di peso complessivo superiore ai 3,5 t., ai mezzi d’opera e alle macchine agricole, mentre agli autoarticolati e agli autotreni il divieto di transito era imposto in modo continuativo; Preso atto che le diverse rappresentanze e associazioni degli autotrasportatori e degli artigiani del Comune di Osimo e della Provincia di Ancona, in una ulteriore riunione di confronto con l’Amministrazione Comunale, hanno chiesto delle motivate modifiche alle disposizioni della suddetta ordinanza dirigenziale n. 40366 del 10/11/2004 per salvaguardare primarie necessità delle loro attività lavorative; Ritenuto possibili e giustamente motivate le ulteriori richieste proposte dalle rappresentanze ed associazioni di cui sopra anche per la sperimentazione del provvedimento, accettato tra le parti in 60 gg.; Confermando la necessità del provvedimento dovuto alla circolazione dei veicoli che ha raggiunto un livello talmente elevato da essere motivo di pericolo per gli utenti della strada, siano essi pedoni o automobilisti, oltre che a creare, specialmente con i veicoli pesanti, anche un notevole inquinamento acustico ed atmosferico, pericoloso per la salute dei cittadini e una notevole e costante usura della sede stradale e dei sottoservizi ; Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, D.Lgs. 30/4/92, n. 285; Richiamato l’art. 107, comma 5°, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali:
O R D I N A
L’Ordinanza Dirigenziale n. 40366 del 10/11/2004, per i motivi in premessa meglio specificati, viene parzialmente modificata come di seguito elencato. A partire da mercoledì 1 dicembre 2004, lungo la ex Strada Provinciale 361 Settempedana (ora via Montefanese, Colombo,M.Polo), nel tratto compreso tra la rotatoria del Mindolo e la rotatoria di via Molino Mensa, è vietato il transito a tutti gli
autocarri di peso complessivo superiore ai 7,5 t., ai mezzi d’opera e alle macchine agricole dalle ore 07.30 alle ore 21.00 ad eccezione delle seguenti fasce orarie:
dalle ore 09.00 alle ore 10.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni feriali;
Sono esclusi dal presente provvedimento tutti i veicoli delle ditte e società aventi sede legale nel territorio del Comune di Osimo rilevabili, nei casi di controllo, tramite autorizzazioni esposte o anche dai documenti di viaggio e di circolazione;
La presente ordinanza è emessa in via sperimentale per 60 gg. con verifiche entro i primi 30 gg.;
In casi di comprovata urgenza ed eccezionalità, a discrezione della Polizia Municipale, potranno essere rilasciati permessi speciali temporanei, valevoli per il transito e la sosta nelle zone in cui questa è vietata.
La Polizia Municipale è incaricata di dare esecuzione alla presente Ordinanza e di renderla pubblica mediante apposizione dei prescritti segnali regolamentari.
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/71, n. 1199) oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo regionale di Ancona nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6/12/71, n. 1034)
Parere tecnico favorevole DIRIGENTE DIP.AFFARI GENERALI IL COM/TE DELLA P.M. Dott.ssa Lucia Magi Magg.Graziano Galassi
IL RESP.DEL PROCEDIMENTO ms/OrdPerm04/ Autocarri Div Transito Settempedana (ai sensi degli artt. 3, c.4° e 5, c. 3°, Legge 241/90)
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