NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI
IL SINDACO
RENDE NOTO
che deve precedersi alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori per scadenza naturale del precedente mandato, a far luogo dal 13 gennaio 2000.
A termini dell'art.57 legge 8/6/1990 n.142 ed art. 100 del D. Lgs n. 77 del 25/2/1995 il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, è eletto dal Consiglio Comunale.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono scelti: a) uno tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio; b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.
Per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso, determinato in conformità a quanto prescritto dall' art. 107 del D.Lgs. n. 77/95. In esecuzione della deliberazione consiliare n. 19 del 31/01/2000
INVITA
i soggetti interessati a presentare la propria candidatura.
Per i componenti il Collegio dei Revisori è prevista l'ipotesi di incompatibilità di cui al 1° comma dell'art. 2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'Organo esecutivo del Comune di Osimo.
L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli Organi del Comune di Osimo e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, da coloro che ricoprono incarichi politici o che hanno ricoperto tali incarichi nel biennio precedente, dai membri dell'Organo regionale di controllo, dal Segretario e dai dipendenti del Comune di Osimo e dai dipendenti delle Regioni, delle Province, delle città metropolitane e delle comunità montane e delle unioni dei comuni relativamente agli Enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
I componenti degli Organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune di Osimo o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
A mente dell'art. 104 del D.Lgs. n. 77/95, ciascun Revisore non pub assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.999 abitanti e non più di uno in Comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le Province sono equiparate ai Comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
La singola candidatura, sottoscritta dal proponente, va corredata: a) dal curriculum della persona interessata, corrispondente ai requisiti richiesti; b) da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità sopra evidenziate; c) da una dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4/01/1968, n. 15 con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti all'af
fidamento dell'incarico previsti dall'art. 104 D.Lgs. n. 77/95; d) da una dichiarazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o al Registro Revisori contabili; e) da una dichiarazione di presa visione ed accettazione delle nonne del Regolamento di Contabilità adeguato al D.Lgs. n. 77195.
Il curriculum e le dichiarazioni del candidato sopraindicati sono resi contestualmente all'istanza ed hanno valore di autocertificazione.
Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni decorrenti dalla data di esecutività della delibera di nomina e può essere rieletto anche per una sola volta.
Le proposte di candidatura debbono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il Consiglio Comunale in base a verbale redatto dalla Commissione appositamente costituita dal Consiglio stesso, procederà alla nomina.
Osimo, 2 febbraio 2000
IL SINDACO
Dino Latini