OGGETTO:
LR.30/98 - INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - ANNO 2002
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

C O M U N E  D I   O S I M O

DIPARTIMENTO AFF.RI GEN.LI DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI E DEL SOCIALE
SETTORE SERVIZI SOCIALI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO


OGGETTO: L.R. n.30/98 - INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - ANNO 2002.



"La L.R. n. 30 del 10.8.1998, relativa a "Interventi a favore
della famiglia" prevede l'assegnazione ai Comuni di finanziamenti fi-
nalizzati alla concessione di contributi alla famiglia, così come ri-
conosciuta dalla Costituzione e dalle leggi statali, stante il ruolo
fondamentale da essa svolto per lo sviluppo della persona e della vi-
ta sociale.

Gli interventi ammissibili a finanziamento sono individuati
dalla L.R. n. 30 all'art. 2.


La G.R.M. ha fissato i seguenti criteri per la concessione dei
finanziamenti come da delibera n.623 del 15.03.1999:

1) sono destinatari degli interventi previsti dalla L.R. n. 30/98
tutte le persone fisiche che abbiano residenza legale nel territorio
comunale;

2) per i limiti di reddito dei nuclei familiari per l'accesso ai con-
tributi vige quanto stabilito dal Decreto Legislativo 31/3/1998,
n. 109 e successive modifiche;

3) i fondi della L.R. n. 30/98 non sono cumulabili con le provvidenze
assegnate o erogate ai sensi di altre leggi regionali e/o statali
di settore, laddove trattasi di interventi in materie specifiche;

4) il contributo regionale non può rappresentare più del 90% della
spesa prevista.

Su proposta delle Assistenti Sociali di seguito si individuano
a completamento di quanto stabilito con la delibera G.R.M. n.
2879/98, modificato dalla D.G.R.M. n. 623 del 15.3.1999, le
tipologie di intervento ammesse a contribuzione ed i limiti di
reddito dei nuclei familiari idonei all'accesso ai contributi stessi,
tenuto conto dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 109/98 e del recente
Regolamento Comunale approvato con atto C.C. n.113/2001 relativo
alla concessione di sovvenzioni, contributi ed altri benefici di
diversa natura;


INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1 - L.R. n. 30/98.

a) INTERVENTI PER NASCITA O ADOZIONE DI FIGLI.
==========================================

- L'evento di cui si richiede il beneficio deve essersi verificato
nel periodo: 01/07/2001 - 30/6/2002 .

- L'assistenza economica alla famiglia, in occasione di nascita o
adozione di figli, è attuata mediante assegnazione di un
contributo il cui importo sarà stabilito in relazione alle domande
pervenute ed accolte, esclusi coloro che beneficiano del contributo
di cui alla L.R. 448/98 e successive modificazioni.

In caso di parto gemellare o plurigemellare o in caso di pluriado-
zione, il contributo sarà opportunamente incrementato secondo la
disponibilità finanziaria.

Accede al contributo il nucleo familiare, composto dal
richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989
n.223 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF il cui
Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è pari o
inferiore alla seguente soglia di accesso rapportata alla diversa
composizione del nucleo familiare.


---------------------------------------------------------------------
| NUMERO COMPONENTI | SOGLIA DI ACCESSO | SOGLIA DI ACCESSO |
| NUCLEO FAMILIARE | ANNO 2002 = £. | ANNO 2002 = EURO |
---------------------------------------------------------------------
| 1 | 13.096.037 | 6763,54 |
| 2 | 20.579.486 | 10628,42 |
| 3 | 26.940.419 | 13913,57 |
| 4 | 32.178.833 | 16618,98 |
| 5 | 37.417.248 | 19324,40 |
| 6 | 41.907.318 | 21643,32 |
| 7 | 46.771.560 | 24155,49 |
| 8 | 51.261.630 | 26474,42 |
|--------------------------------------------------------------------



b) ASSISTENZA INTEGRATIVA NELL'AMBITO FAMILIARE A PROPRI COMPONENTI
NON AUTOSUFFICIENTI O CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE.
=================================================================

- La convivenza del componente per cui si richiede il sostegno eco-
nomico deve sussistere al 28.2.2002 data della scadenza utile per
la presentazione della domanda stabilita dalla legge reg.le 30/98,
e deve sussistere al momento della liquidazione delle competenze ad
eccezione del caso in cui si verifichi il decesso del componente
stesso.

- L'assistenza alla famiglia in cui è presente un componente non
autosufficiente(con invalidità accertata o in corso di accertamento)
o con gravi e documentati problemi di salute mentale è attuata
mediante l'assegnazione di un contributo il cui importo sarà stabi-
lito in relazione al numero delle domande pervenute ed accolte.

- L'assistito per il quale si richiede il beneficio non deve essere
titolare di indennità di accompagno, né di altre
provvidenze assegnate o erogate ai sensi di altre leggi regionali
o statali di settore, né di provvidenze e/o servizi elargiti dal
Comune, salvo particolari e documentate difficoltà dei nuclei
familiari in cui è presente il richiedente anagraficamente.

- La valutazione della situazione economica del richiedente e la
sussistenza dei requisiti per l'accesso verrà effettuata come
descritto nell'intervento sub. a).



c) MINORI IN SITUAZIONI MULTIPROBLEMATICHE DI ORDINE
(PSICO)-SOCIALE-SANITARIO.
=================================================


- La presenza di minori in situazioni multiproblematiche di ordine
psico-sociale-sanitario, per cui si richiede il beneficio deve sus-
sistere entro il termine del 28.2.2002 data della scadenza utile
per la presentazione delle domande.

- L'assistenza economica alla famiglia in cui è presente un minore
in situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale e sanita-
rio è attuata mediante il concorso del pagamento di rette di
frequenza di strutture semiresidenziali per minori, pubbliche e
private, il cui importo sarà stabilito in relazione al numero
delle domande pervenute ed accolte.

- l'assistito per cui si richiede l'intervento te non deve essere
beneficiario di indennità di accompagno né di altre provvidenze
assegnate o erogate ai sensi di altre leggi regionali o statali
di settore, né di provvidenze e/o di servizi elargiti dal
Comune, salvo casi particolari che veranno valutati dal settore.

l'intervento di cui alla lett. a);


d) SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE O ECONOMICO.
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- La situazione per cui si richiede il beneficio deve sussistere
alla data del 28.2.2002 e riferirsi
allo stato di vedova/o, separata/o, divorziata/o con figli a carico,
donna non coniugata in stato di gravidanza, ragazza madre;

- a nuclei familiari con figli con entrambi i genitori che
risultano disoccupati;

- a nuclei familiari con una o più persone anziane prive di
indennità di accompagno, anagraficamente presenti nel nucleo
familiare che impediscono i familiari di svolgere attività
lavorativa;

- a nuclei familiari con figli in comunità terapeutiche.

- L'assistenza economica alla famiglia in cui si verificano situa-
zioni di disagio sociale o economico è attuata mediante l'assegna-
zione di un contributo il cui importo sarà stabilito in relazione
alle domande pervenute ed accolte.

- Il richiedente non deve essere beneficiario di indennità di ac-
compagno, nè di altre provvidenze assegnate o erogate ai sensi di
altre leggi regionali o statali di settore, nè di provvidenze o
servizi elargiti dal Comune.

- Il reddito del nucleo familiare si calcola come descritto nel-
l'intervento di cui alla lett. a).


g) ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA.
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L'intervento prevede:

1) l' elaborazione di progetti individuali atti a garantire
l'assistenza psico-sociale-educativa a favore di soggetti privi di
familiari o con familiari temporaneamente in difficoltà ed
a rischio di emarginazione. Il Comune per l'attuazione del
Progetto si avvarrà di strutture o Associazioni pubbliche o
private secondo le specificità del caso.

Per tutte le richieste di contributo verranno altresì
applicati i seguenti criteri di selezione:

a) L'Ufficio competente procederà ad escludere dalla contribuzione
situazioni reddituali non documentate ovvero che risultassero
fondate su dichiarazioni I.S.E.E. non veritiere.


b) il richiedente può presentare, nello stesso anno, domanda per un
solo degli interventi previsti.

c) i componenti dello stesso nucleo familiare non possono presenta-
re domanda per interventi diversificati, riferiti cioé a diffe-
renti provvidenze.


La quota massima di provvidenze elargibili nonchè la
suddivisione del fondo fra le varie tipologie d'intervento verrà
stabilita con successivo atto una volta comunicata la quota di
contributo concessa dalla Regione Marche.

Si chiede pertanto l'approvazione della proposta dovendosi
procedere a norma dell'art. 3 comma 2 della L.R. n. 30/98 a
pubblicizzare le modalità di accesso ai contributi da parte della
generalità degli utenti ( scadenza fissata dalla legge al
28/02/2002).


Osimo, lì 05.02.2002.

IL RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA.