La nascita di un bambino deve essere dichiarata all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l’atto di nascita.
QUANDO
Ø la Dichiarazione di nascita deve essere fatta:
· entro 10 giorni dalla nascita nel Comune di residenza della madre, o su richiesta specifica e concordata tra i due genitori, nel Comune di residenza del padre;
· entro 10 giorni nel Comune di nascita del bambino;
OPPURE
· entro 3 giorni alla direzione sanitaria del centro di nascita: il genitore deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale, casa di cura).
CHI
Ø per i figli nati nel matrimonio la denuncia di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre indistintamente.
Ø per i figli nati al di fuori del matrimonio la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori, nel caso entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza del solo genitore che intenda effettuare il riconoscimento.
L’iscrizione anagrafica del figlio viene sempre registrata presso il Comune di residenza della madre.
COME
Ø La registrazione della nascita presso il Comune deve essere prenotata tramite appuntamento, da prendere chiamando il numero 071/ 7249202/319/312 o recandosi allo sportello, durante i giorni e gli orari di apertura al pubblico.
Ø Documentazione da produrre :
· attestazione di nascita rilasciata dalle autorità sanitarie;
· documento di identità valido dei genitori.
INFORMAZIONI UTILI
Cognome cittadini italiani
La decisione della Corte Costituzionale n.131/2022 ha dichiarato l’illegittimità di ogni previsione normativa che prevede che il figlio assuma il cognome del padre. Attualmente la disciplina dell’attribuzione del cognome è la seguente: il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
Caratteristiche del nome:
· non può essere costituito da più di tre elementi;
· non può corrispondere al nome del padre, fratello e sorella viventi;
· non può essere un cognome come nome, un nome ridicolo o vergognoso.
Cognome e nome in caso di cittadini stranieri
I diritti della personalità sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore è cittadino (art. 24 della Legge 218/1995): di conseguenza, la normativa applicabile non sarà quella italiana ma esclusivamente quella dello Stato di appartenenza del minore.
L’atto di nascita è formato su dichiarazioni dei genitori anche per quanto riguarda il cognome e il nome che spetta al bimbo, sulla base della legge dello Stato del quale il minore diviene cittadino.
L’Ufficiale di Stato Civile registra semplicemente quanto dichiarato e non è tenuto a conoscere le normative dei diversi Stati, né a pretendere documentazione in proposito.
Informazioni e contatti
Ufficio di STATO CIVILE
Sede: Piazza del Comune n. 1
Responsabile del settore: Dott.ssa Monica Muscoloni
Responsabile del procedimento:
Meri Ambrosoni
Laura Giacomelli
Orietta Giuggioloni
Orario di apertura al pubblico:
- Mattina: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30
- Pomeriggio: lunedì, dalle 15.00 alle 17.30
Informazioni e contatti:
TEL. 071 7249202-312-319
Email: statocivile@comune.osimo.an.it;
statocivile1@comune.osimo.an.it;
statocivile2@comune.osimo.an.it.