Dichiarazione di nascita

  • Categoria dell'articolo:Stato Civile

La nascita di un bambino deve essere dichiarata all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l’atto di nascita. 

QUANDO

Ø  la Dichiarazione di nascita deve essere fatta:

·       entro 10 giorni dalla nascita nel Comune di residenza della madre, o su richiesta specifica e concordata tra i due genitori, nel Comune di residenza del padre;

·       entro 10 giorni nel Comune di nascita del bambino;

OPPURE

·       entro 3 giorni alla direzione sanitaria del centro di nascita: il genitore deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale, casa di cura). 

CHI

Ø  per i figli nati nel matrimonio la denuncia di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre indistintamente.

Ø  per i figli nati al di fuori del matrimonio la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori, nel caso entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza del solo genitore che intenda effettuare il riconoscimento.

L’iscrizione anagrafica del figlio viene sempre registrata presso il Comune di residenza della madre.

COME

Ø  La registrazione della nascita presso il Comune deve essere prenotata tramite appuntamento, da prendere chiamando il numero 071/ 7249202/319/312 o recandosi allo sportello, durante i giorni e gli orari di apertura al pubblico.

Ø  Documentazione da produrre :

·       attestazione di nascita rilasciata dalle autorità sanitarie;

·       documento di identità valido dei genitori.

INFORMAZIONI UTILI

Cognome cittadini italiani

La decisione della Corte Costituzionale n.131/2022 ha dichiarato l’illegittimità di ogni previsione normativa che prevede che il figlio assuma il cognome del padre. Attualmente la disciplina dell’attribuzione del cognome è la seguente: il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

Caratteristiche del nome:

·       non può essere costituito da più di tre elementi;

·       non può corrispondere al nome del padre, fratello e sorella viventi;

·       non può essere un cognome come nome, un nome ridicolo o vergognoso.

Cognome e nome in caso di cittadini stranieri

I diritti della personalità sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore è cittadino (art. 24 della Legge 218/1995): di conseguenza, la normativa applicabile non sarà quella italiana ma esclusivamente quella dello Stato di appartenenza del minore.

L’atto di nascita è formato su dichiarazioni dei genitori anche per quanto riguarda il cognome e il nome che spetta al bimbo, sulla base della legge dello Stato del quale il minore diviene cittadino.

L’Ufficiale di Stato Civile registra semplicemente quanto dichiarato e non è tenuto a conoscere le normative dei diversi Stati, né a pretendere documentazione in proposito.

Informazioni e contatti 

Ufficio di STATO CIVILE
Sede
: Piazza del Comune n. 1

Responsabile del settore: Dott.ssa Monica Muscoloni

Responsabile del procedimento:

Meri Ambrosoni

Laura Giacomelli

Orietta Giuggioloni

Orario di apertura al pubblico:

  • Mattina: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30
  • Pomeriggio: lunedì, dalle 15.00 alle 17.30

Informazioni e contatti:

TEL. 071 7249202-312-319

Pec:     comune.osimo@emarche.it

Email: statocivile@comune.osimo.an.it;

statocivile1@comune.osimo.an.it;

statocivile2@comune.osimo.an.it.