REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE INDICE SISTEMATICO
ART.1 CONSIGLI DI QUARTIERE ART.2 COMPOSIZIONE E NOMINA DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E DETERMINAZIONE DELLA DATA DELLE ELEZIONI ART.3 MODALITA’ DELLE ELEZIONI ART.4 DURATA ART.5 REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE ART.6 DIMISSIONI DECADENZA E DECESSO DEL CONSIGLIERE ART.7 INSEDIAMENTI E SESSIONI ART.8 CONVOCAZIONI ART.9 CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE ART.10 COMPITI DEL PRESIDENTE ART.11 ADUNANZE COMUNI ART.12 PROCEDURA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE ART.13 COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE ART.14 BUDGET DI SPESA ART.15 ASSEMBLEE POPOLARI ART.16 LOCALI PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE ART.17 ASSESSORE DELEGATO ALLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ART.18 COMMISSIONE CONSILIARE PER LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ART.19 ENTRATA IN VIGORE
ART.1 CONSIGLI DI QUARTIERE Al fine di favorire la massima e democratica partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, economiche, sociali e culturali della città, secondo quanto previsto dall’art.39 dello Statuto Comunale, ed affinché la partecipazione possa esprimersi anche con organismi creati su base di quartiere o di frazione, il territorio comunale viene ripartito in n.8 zone. Il nome e l’individuazione delle zone entro cui devono essere creati i Consigli di Quartiere sono elencati nell’allegato al presente regolamento, di cui è parte integrante. L’individuazione o la soppressione di nuove zone è compito esclusivo del Consiglio Comunale. La Giunta Comunale con deliberazione motivata comunicata al Consiglio può apportare parziali modifiche alle vie comprese nelle singole zone.
ART.2 COMPOSIZIONE E NOMINA DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E DETERMINAZIONE DELLA DATA DELLE ELEZIONI I consigli di quartiere sono composti da n.9 consiglieri che vengono eletti tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti su un’unica lista di candidati che dovrà essere composta da un numero non inferiore a 15. Spetta ad ogni frazione, codificata come tale nel Comune di Osimo, almeno un componente in seno al Consiglio di Quartiere. Affinché si verifichi la condizione di cui sopra, nel caso in cui una o più frazioni non abbiano avuto eletti fra i propri candidati, il/i rappresentante/i di quella/e frazione/i che ha ottenuto più voti subentra/no automaticamente all’ultimo degli eletti di quella lista. Il Sindaco determina la data delle elezioni che dovranno svolgersi entro i 3 mesi seguenti alla cessazione del precedente consiglio di quartiere. Le elezioni si svolgeranno nell’arco di 5 ore consecutive nella stessa giornata determinata dal Sindaco con lo stesso provvedimento. Con il provvedimento di cui al comma 4 il Sindaco determina anche la data di convocazione delle assemblee di quartiere. Tale convocazione deve essere fissata non più tardi del 15° giorno antecedente la data delle elezioni. La convocazione dell’assemblea viene fatta tramite manifesto pubblico, stampa locale ed ogni altro possibile mezzo. Le assemblee, così come le elezioni avranno luogo nei locali indicati nell’art.16. Il Sindaco o persona da lui delegata presiede l’assemblea nella quale verranno esposte le formalità, le funzioni e le modalità tecniche delle elezioni stesse.
ART.3 MODALITA’ DELLE ELEZIONI Ogni elettore che intende candidarsi, deve presentare la propria candidatura, dal giorno successivo a quello dell’assemblea indicata dall’art.2 fino al 5° giorno prima delle elezioni, all’Ufficio Elettorale Comunale. Il Sindaco nomina i componenti dei seggi elettorali, in numero di tre, determinandone le funzioni di Presidente, di VicePresidente e di Segretario; 3. I compiti della suddetta commissione sono: - svolgimento delle operazioni di voto; - consegna verbali contenenti l’esito degli scrutini all’Ufficio Elettorale del Comune. Ogni elettore può esprimere un’unica preferenza tra i nominativi della lista di candidati indicando nome e cognome del candidato prescelto. Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti ed in caso di parità viene eletto il più giovane. 4bis Il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti è proclamato Presidente del Cosniglio di Quartiere . Il secondo che ha ottenuto il maggior numero di voti viene proclamato vicePresidente. Nel caso in cui il candidato più votato non accettasse la carica di Presidente, verrà nominato il secondo e così di seguito fino alla accettazione di un candidato. In base alle risultanze trasmesse dalla commissione elettorale il Sindaco procede alla proclamazione degli eletti. Dalla data della nomina sono concessi 10 giorni per presentare eventuali ricorsi. Tali ricorsi possono essere presentati alla Commissione Elettorale Comunale che decide nel termine di 10 giorni. ART.4 DURATA Il Consiglio di Quartiere resta in carica per la durata di anni 5.
ART.5 REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE Sono eleggibili a Consigliere di Quartiere tutti i cittadini osimani che abbiano compiuto il 16° anno di età, residenti nella zona e che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune. Non possono essere eletti: - i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali - i dipendenti comunali - gli amministratori ed i dipendenti di Enti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune - il Difensore Civico e comunque tutti i titolari di cariche pubbliche
ART.6 DIMISSIONI DECADENZA E DECESSO DEL CONSIGLIERE Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Presidente del Consiglio di Quartiere che provvederà nel termine di 3 giorni a trasmetterle al Sindaco. Le dimissioni di cui sopra sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottato dal Sindaco l’atto di surroga che deve avvenire entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione delle stesse. In caso di dimissioni subentra il primo dei non eletti. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere, oltre che per la ipotesi della sopravvenuta incompatibilità, anche nel caso in cui il Consigliere risulti assente, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio di cui fa parte, per tre volte consecutive. Comporta decadenza anche il trasferimento di residenza del Consigliere in altro Comune e quello effettuato fuori dell’ambito del quartiere. La decadenza dalla carica di Consigliere per tutti i casi indicati nei commi precedenti, deve essere comunicata dal Presidente del Consiglio di Quartiere al Sindaco entro 3 giorni dal concretizzarsi della stessa. Il Sindaco entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra, adotta, con proprio provvedimento, la dichiarazione di decadenza. In caso di decesso del Consigliere,il Presidente del Consiglio di Quartiere ne farà comunicazione al Sindaco entro 3 giorni dall’evento. La sostituzione del Consigliere decaduto o deceduto è adottata dal Sindaco con proprio provvedimento entro 15 giorni dalla pronuncia di decadenza o dalla comunicazione di morte. Al Consigliere decaduto o deceduto subentra il primo dei non eletti.
ART.7 INSEDIAMENTI E SESSIONI Entro 30 giorni dalla nomina dei Consiglieri, i Consigli di Quartiere sono insediati dal Sindaco o dall’Assessore delegato. Il Consiglio di Quartiere si riunisce almeno 4 volte l’anno, pena la decadenza; inoltre può riunirsi ogni volta che se ne presenti la necessità. Nella seduta di insediamento avviene la presa d’atto e la convalida degli eletti. In ogni Consiglio di Quartiere viene nominato, dal Presidente, un Segretario in seno al Consiglio stesso. ART.8 CONVOCAZIONI Le convocazioni del Consiglio di Quartiere, successive alla prima, sono fatte dal Presidente tramite lettera e contengono l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno; debbono pervenire ai Consiglieri almeno 3 giorni prima dell’adunanza e 24 ore prima in caso di motivata urgenza per mezzo di invito scritto. Il consiglio di quartiere deve altresì essere convocato dal Presidente entro 10 giorni dalla richiesta presentata da almeno 3 consiglieri. L’ordine del giorno viene trasmesso per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale, all’Assessore delegato, ai Capigruppo Consiliari e al Sindaco che curerà la pubblicazione delle date delle assemblee dei consigli di quartiere mediante affissione all’albo pretorio del Comune.
ART.9 CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Quartiere, salvo i casi di morte, dimissioni, revoca o subentrata incompatibilità o decadenza. Le dimissioni del Presidente sono presentate dallo stesso direttamente al Sindaco, sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottata la surrogazione con le modalità di cui ai successivi commi 6 e 7. La subentrata incompatibilità o decadenza del Presidente, dovranno essere comunicate al Sindaco entro 3 giorni dalla presa d’atto del concretizzarsi delle stesse mediante lettera sottoscritta dal Segretario del Consiglio di Quartiere. Il Sindaco, entro i 3 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra, adotterà con proprio provvedimento, la dichiarazione di incompatibilità o di decadenza. In caso di decesso del Presidente, il Segretario ne farà comunicazione al Sindaco entro 3 giorni dall’evento. Il Presidente può essere revocato per gravi motivi. La revoca è disposta dal Consiglio di Quartiere con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei consiglieri assegnati. Il provvedimento di revoca adottato con le modalità di cui sopra, è formalmente trasmesso dal Segretario del Consiglio al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale entro 3 giorni dall’adozione. Il Sindaco provvede a reintegrare il numero dei componenti il Consiglio di Quartiere. Tale surrogazione dovrà avvenire nel termine di 15 giorni dall’adozione del provvedimento di revoca, di incompatibilità o decadenza, dalla presentazione delle dimissioni e dalla comunicazione di morte. Il Sindaco entro 15 giorni da morte, dimissioni, revoca o subentrata impossibilità o decadenza provvede a nominare quale Presidente del Consiglio di Quartiere il consigliere risultato al 2° posto per voti ricevuti. In caso di rifiuto viene nominato di volta in volta il successivo fino ad ottenere l’assenso
ART.10 COMPITI DEL PRESIDENTE Il Presidente del Consiglio di Quartiere: a) convoca e presiede il Consiglio di Quartiere e l’Assemblea popolare; b) predispone l’ordine del giorno; c) rappresenta il Consiglio di Quartiere; d) trasmette al Sindaco le istanze, le proposte ed i pareri adottati dal Consiglio di Quartiere. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal VicePresidente.
ART.11 ADUNANZE COMUNI Due o più Consigli di Quartiere possono riunirsi in adunanza comune o straordinaria per l’esame di esigenze comuni alle rispettive zone Il Sindaco può fissare riunioni congiunte della Giunta con uno o più Consigli di Quartiere, ovvero può invitare il Presidente di un dato Quartiere per esporre in Giunta relazioni su problemi che riguardano la zona. Il Presidente del Consiglio comunale inoltre fa pervenire al Presidente dei Consigli di Quartiere copia dell’O.d.G. di ogni seduta del Consiglio Comunale.
ART.12 PROCEDURA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE
Le sedute del Consiglio di Quartiere sono pubbliche. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati. Di ogni seduta è redatto un verbale a cura del Segretario che deve contenere l’ordine del giorno, il resoconto sommario degli interventi, le votazioni e l’indicazione precisa delle risoluzioni prese. Copia del verbale viene trasmesso entro 20 gg. al Sindaco, all’Assessore delegato, al Presidente del Consiglio Comunale che la inoltra ai capigruppo consiliari. Le sedute sono presiedute dal Presidente.
ART.13 COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE
I Consigli di Quartiere, indispensabili per stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita socio-politica di Osimo, sono organismi con funzioni consultive e di coordinamento per la formazione e presentazione di istanze, petizioni e proposte, da sottoporre all’Amministrazione Comunale, atte a tutelare gli interessi collettivi della Comunità residente nell’ambito territoriale. Essi hanno il compito di stimolare la conoscenza e l’analisi dei problemi e delle esigenze reali della popolazione; il Consiglio di Quartiere può disporre analisi e ricerche, anche con l’apporto di enti e professionalità esterne. I risultati possono essere inoltrati all’Amministrazione Comunale anche ai fini della impostazione dei programmi annuali e pluriennali dell’Amministrazione stessa. L’Amministrazione comunale ha l’obbligo di sentire il parere dei Consigli di Quartiere sui seguenti atti: - bilancio di previsione piani particolareggiati riguardanti il territorio di quartiere e modifiche territoriali del quartiere - lottizzazioni, convenzioni urbanistiche, opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali riguardanti il quartiere. Nell’atto di richiesta del parere sarà indicato il termine entro il quale il parere stesso dovrà essere reso; esso non potrà essere inferiore a 15 giorni e superiore a 30 giorni, salvo casi di particolare motivata urgenza. Ogni anno, i Presidenti dei Consigli di Quartiere sono tenuti a partecipare alla Commissione Consiliare congiunta per relazionare sull’attività dei consigli stessi, di cui al successivo art.18.
ART.14 BUDGET DI SPESA Ad ogni Consiglio di Quartiere è attribuito per il suo funzionamento un budget di spesa, in relazione al numero dei residenti del quartiere. La somma da assegnare viene stabilita annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione. Per le spese di cui al comma 1 si intendono impegnate con la delibera di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione annuale. Il Dirigente competente provvederà all’emissione di buoni d’ordine di spesa su richiesta del Presidente del Consiglio di Quartiere.
ART.15 ASSEMBLEE POPOLARI Il Consiglio di Quartiere, attraverso la convocazione di assemblee di quartiere aperte a tutti i cittadini, riferisce sulla propria attività,dibatte sui problemi della zona e sollecita la collaborazione della popolazione. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno 1 volta l’anno. In via straordinaria la sua convocazione può avvenire su richiesta della Giunta Comunale o del Sindaco, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri dei Consigli di Quartiere oppure su richiesta scritta e motivata di 50 cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età, residenti nella zona e che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune. La convocazione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.
ART.16 LOCALI PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE I Consigli di Quartiere hanno sede propria in locali di proprietà del comune a ciò destinati ed idoneamente arredati. Tuttavia, nei casi di comprovata carenza dei locali comunali destinati a tale scopo, il Comune può chiedere di usufruire di locali di proprietà privata, dietro corresponsione di un canone stabilito, secondo le forme e le valutazioni di legge, oppure, con l’autorizzazione delle autorità competenti e nelle ore in cui siano liberi dalle attività di primaria destinazione, usufruire di locali pubblici destinati ad altre attività (scuole o altri edifici pubblici). La Giunta Comunale con apposito atto deliberativo stabilirà le sedi dei singoli Consigli di Quartiere non oltre l’elezione di ogni Consiglio stesso. Eventuali spese di funzionamento a carico del Comune di Osimo saranno assunte con regolari provvedimenti degli organi competenti. Ogni Consiglio di Quartiere ed ogni frazione potranno dotarsi di una bacheca, finalizzata alla conoscenza dell’attività e delle iniziative del Consiglio stesso, l cui eventuale costo sarà finanziato con le risorse di cui al precedente art.14.
ART.17 ASSESSORE DELEGATO AGLI AFFARI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
Il Sindaco può delegare un Assessore agli Affari inerenti la Partecipazione democratica. L’Assessore alla partecipazione democratica: a) riferisce al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale e alla Commissione Consiliare competente sull’operato degli organi del Consiglio di Quartiere; b) funge da coordinatore tra i Consigli di Quartiere e l’Amministrazione Comunale; c) assicura la messa a disposizione della documentazione ed informazioni necessarie per il regolare svolgimento dei compiti attribuiti ai Consigli di Quartiere; d) sovrintende al funzionamento delle strutture della partecipazione democratica e agli uffici relativi.
ART.18 COMMISSIONE CONSILIARE PER LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA I problemi inerenti alla partecipazione democratica sono trattati dalla Commissione Consiliare delegata agli Affari Generali. Il Presidente della Commissione,d i concerto con il Sindaco, convoca una volta l’anno, in assemblea congiunta, i Presidenti dei Consigli di Quartiere.
ART.19 ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra invigore alla data di esecutività dell’atto di adozione. Da tale termine decorreranno i nuovi adempimenti qui prevsiti che dovranno concludersi entro e non oltre il 30.09.2002. Gli attuali Consigli di Quartiere restano in carica fino alla convalida dei nuovi eletti.
ALLEGATO COMPOSIZIONE NUMERICA CONSIGLI DI QUARTIERE ALLA DATA DEL 30 APRILE 2001
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE – ACCORPAMENTO - OSIMO CENTRO 3.407 1-2-3 - OSIMO SUD – OVEST 6.581 7-22-23-24-27 - OSIMO EST 6.291 19-20-21-25-26 - CASENUOVE-VILAL-SAN PATERNIANO 1.703 4-5-6 - CAMPOCAVALLO-SAN SABINO 2.674 16-14 - PADIGLIONE-PASSATEMPO 2.801 15-17-18 - OSIMO STAZIONE-ABBDIA 3.551 11-12-13 - SAN BIAGIO-ASPIO-SANTO STEFANO 2.628 8-9-10
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