REGOLAMENTO ISTANZE PETIZIONI PROPOSTE

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Approvato dal Consiglio Comunale di Osimo con deliberazione n. 114 del 5.7.1993 (C.C.R.M. il 5.10.1993 prot. n. 5922), modificata con deliberazione n. 170 del 14.9.1993 (C.C.R.M. il 5.10.1993 prot. n. 6918).

Capo I

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4

Capo II

ESAME

Art. 5
Art. 6
Art. 7

ISTANZE PETIZIONI PROPOSTE

Capo I

Modalità di presentazione

Art. 1

Ai sensi dell’art. 45, comma 1 lettera c) dello Statuto comunale il presente regolamento stabilisce le modalità di ammissione delle istanze, petizioni o proposte da parte dei cittadini singoli od in forma associata e le garanzie per il loro tempestivo esame.

Art. 2

Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere alla Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi .

2) Per istanza deve intendersi una richiesta da rivolgere al Sindaco e volta ad ottenere da parte degli Organi competenti l’emanazione di un atto o di un provvedimento amministrativo.

3) Con la petizione più cittadini possono sollecitare l’intervento dell’Amministrazione locale su questioni che investono gli interessi dell’intera comunità o parte di essa.

4) La proposta é invece lo strumento attraverso cui i cittadini si fanno promotori di una iniziativa per l’adozione di atti amministrativi o per la modifica dello Statuto.

Art. 3

1)Le istanze, le petizioni e le proposte sono rivolte al Sindaco e devono contenere, in modo chiaro ed intelligibile, la questione che viene posta o la soluzione proposta nonché la sottoscrizione dei presentatori e il recapito degli stessi.

2)Possono in via esemplificativa costituire oggetto dell’istanza, petizione o proposta:

a) la realizzazione e il mantenimento di opere pubbliche;

b) l’istituzione o il funzionamento dei servizi pubblici;

c) la tutela dell’ambiente e la protezione della salute;

d) lo sviluppo economico, la difesa dell’occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività.

Art. 4

L’ufficio protocollo rilascia senza spese al consegnatario dell’istanza, petizione o proposta copia della stessa previa apposizione del timbro di arrivo.

Capo II

Esame

Art. 5

1) L’Amministrazione ha sessanta giorni di tempo per esaminare l’atto e far conoscere agli interessati le proprie decisioni o le cause motivate di un eventuale ritardo nell’esame.

2) Quando l’atto è sottoscritto da più cittadini, l’Amministrazione Comunale invia la risposta al l° firmatario.

Art. 6

L’istanza, la petizione o la proposta sono trasmesse al Consiglio o alla Giunta a seconda delle rispettive competenze.

Art. 7

Le istanze, le petizioni e le proposte di competenza del Consiglio, che non siano sottoscritte da almeno dieci cittadini, vengono esaminate solo dalle competenti Commissioni consiliari, le quali dovranno comunque operare nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5.