REGOLAMENTO PER L’INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVO
Approvato dal Consiglio Comunale di Osimo con deliberazione n. 115 del 5.7.1993 (C.C.R.M. il 5-10-1993 prot. n. 5923), modificata con deliberazione n. 172 del 14.9.1993 (C.C.R.M. il 5.10.1993 prot. n. 6920). INDICE SISTEMATICO Capo 1 Art. 1 Finalità Capo Il Art. 6 Norme generali Capo III Art. 9 Organizzazione Capo IV Art. 14 Disciplina della propaganda a mezzo manifesti Capo V Art. 16 Provvedimenti del Consiglio comunale Capo VI Art. 18 Scheda per il referendum Capo I Art. 1 Finalità 1) Il referendum consultivo è istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale artt. 48 49 e dal presente regolamento. 2) E’ ammesso referendum consultivo su tutte le materie di competenza del Consiglio comunale o della Giunta con esclusione dei provvedimenti che possano risultare in contrasto con leggi, con provvedimenti aventi forza di legge e con disposizioni comunque obbligatorie per il Comune. 3) Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d’interesse generale della comunità . 4) Le proposte di referendum che comportino un aumento di spesa o una riduzione di entrate debbono obbligatoriamente quantificare la spesa necessaria per realizzare la proposta sottoposta a referendum. Art. 2 Referendum ammessi Data di effettuazione 1) In ogni anno possono essere ammessi, al massimo n. 2 referendum consultivi. 2) Le consultazioni referendarie vengono effettuate (annualmente), riunite in una unica sessione elettorale ed in un’unica giornata di domenica dei mesi da aprile a giugno o da settembre a novembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto. 3) La data per l’effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco almeno 60 gg. prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni. 4) Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo. 5) Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto. Art. 3 Iniziativa referendaria 1) Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale: a) per iniziativa dello stesso Consiglio; b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori. 2) Le modalità per l’esercizio dell’iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli. Art. 4 Iniziativa del Consiglio comunale 1) L’iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi. 2) La proposta per indire la consultazione referendaria deve essere presentata da almeno 1/3 dei consiglieri in carica ed è iscritta nell’ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d’intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco, il Consiglio decide in merito all’indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune. 3) La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l’effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Ragioniere capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere capo correda la proposta dell’attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4) La deliberazione adottata d’iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanzia i fondi necessari per l’organizzazione del referendum. Art. 5 Iniziativa dei cittadini 1) E’ promosso referendum su iniziativa dei cittadini quando lo richiedono almeno 300 elettori. 2) Hanno diritto di promuovere e partecipare al referendum tutti i cittadini che hanno compiuto gli anni diciotto al momento della apertura della sottoscrizione dell’iniziativa. 3) 1 cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi, che dovrà definire il quesito o i quesiti che saranno oggetto del referendum e attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza. 4) Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l’indicazione del quesito e l’illustrazione delle finalità della consultazione. 5) Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione di garanti per i referendum composta dal: a) Difensore civico comunale; b) un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati della provincia di Ancona scelto tra quelli residenti nel Comune di Osimo e nominato dallo stesso Ordine; c) Segretario Comunale; la quale si pronuncia sull’ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari. 6) Entro trenta giorni dal ricevimento, tutte le richieste di referendum sono sottoposte dal Sindaco all’esame del Consiglio comunale che, preso atto delle decisioni del Comitato di cui al comma 5 del presente articolo, delibera circa la sua effettuazione. 7) Copia della suddetta deliberazione viene inviata ai promotori dei referendum. 8) Ricevuta la comunicazione dell’ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a 3000 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune. 9) Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all’inizio di ogni pagina la dicitura “Comune di Osimo Richiesta di referendum consultivo” e l’indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all’inizio di ogni foglio. 10) Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. A richiesta dei promotori, per l’autenticazione delle firme, possono essere costituiti, in determinati giorni ed ore, uffici comunali distaccati presso le diverse frazioni. 11) La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro novanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell’ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti. 12) La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a 3000. Richiede ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco. 13) Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l’attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l’argomento all’O.d.G. della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d’atto dell’ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo. 14) Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L’atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l’incarico al Sindaco di indire il referendum nelle sessioni previste dall’art. 2 del presente regolamento. Capo II Art. 6 Norme generali 1) Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità. 2) La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. 3) La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la metà più uno degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 4) La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. 5) Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall’ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali. 6) La Commissione di cui al quarto comma dell’art. 5 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento. Art. 7 Indizione del referendum l) Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento. 2) Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 2 . Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d’iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all’ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell’indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso. 3) Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati: a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum; b) il giorno e l’orario della votazione; c) le modalità della votazione; d) l’avvertenza che il luogo della votazione è indicato nel l’avviso inviato agli elettori; e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum. 4) Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum nell’ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi. 5) Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l’occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L’affissione del manifesto viene effettuata entro il 45′ giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10′ giorno precedente la data suddetta. 6) Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione. Art. 8 Chiusura delle operazioni referendarie 1) Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. 2) Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. 3) Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l’informazione. Capo III Art. 9 Organizzazione 1) L’organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi. 2) La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite. Art. 10 Avviso elettorale 1) Ad ogni Presidente di seggio l’Ufficio elettorale trasmette l’elenco degli iscritti. 2) Ad ogni cittadino vengono comunicate la data e il luogo di votazione con apposito avviso. 3) Il Presidente accerta l’iscrizione nella lista e ammette il cittadino al voto. Annota in corrispondenza del nome l’avvenuta votazione. Art. 11 L’ufficio di sezione 1) Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario. 2) Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all’albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell’albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. 3) Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede alla Commissione Elettorale Comunale il sorteggio dei Presidenti delle sezioni elettorali, inclusi nell’elenco delle persone idonee alle funzioni di Presidenti di seggio. 1 Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53. 4) Nell’atto deliberativo relativo al preventivo di spesa per l’effettuazione del Referendum si stabilisce l’onorario dovuto ai componenti degli uffici di sezione (Presidente Scrutatori o Segretario). 5) L’impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione. Art. 12 Organizzazione ed orario delle operazioni 1) La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361. 2) L’ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 i Presidenti di ciascun seggio provvedono a ritirare presso gli uffici comunali, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l’altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio. 3) Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d’iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione. 4) Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell’allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all’elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso. 5) Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell’ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7,30. 6) L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene. 7) Le votazioni si concludono alle ore 22. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala. 8) Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso. Art. 13 Determinazione dei risultati del referendum 1) Presso la sede comunale è costituito l’ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell’ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda. 2) L’ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria: a) determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell’art. 6; b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati; c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum. 3) Tutte le operazioni del l’ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica. 4) Delle operazioni effettuate dall’ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell’ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni. 5) Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all’ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all’eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell’adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell’ufficio centrale. 6) Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell’ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell’esito della consultazione ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione. 7) Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell’ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell’archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell’archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell’ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione. 8) Nell’atto deliberativo relativo al preventivo di spesa per l’effettuazione del Referendum si stabilisce l’onorario dovuto ai componenti dell’ufficio centrale. 9) Copia dei verbali delle operazioni dell’ufficio centrale e dell’adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all’albo pretorio del Comune, per 15 giorni. Capo IV Art. 14 Disciplina della propaganda a mezzo manifesti l) La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. 2) La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune che saranno predisposti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell’ente e mano d’opera comunale. 3) In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni. 4) Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed entro lo stesso termine saranno ripartiti tra coloro che ne faranno richiesta entro il 40′ giorno antecedente quello della consultazione. La richiesta dovrà essere inoltrata, sia da parte dei gruppi presenti in C.C. e dei Comitati Promotori Referendum sia da parte di chi, pur non essendo direttamente interessato, alla consultazione, intenda comunque effettuarne la propaganda. Ad ogni gruppo presente in C.C. e ad ogni Comitato Promotore, che ne abbia fatto richiesta, sarà assegnato uno spazio di cm 70 x 100 secondo l’ordine di presentazione delle richieste stesse. Fra tutti coloro che, pur non interessati direttamente, faranno richiesta di spazi per affissioni di propaganda elettorale, sarà ripartito uno spazio di mq. 6 di lunghezza x mq. 2 di altezza, assicurando a ciascuno un minimo di cm 70 x 100 così come previsto dalla legge 4.4.56 n. 212 e successive modificazioni, sempre seguendo l’ordine di presentazione della domanda. 5) Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. 6) Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori e ai fiancheggiatori, l’elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite. Art. 15 Altre forme di propaganda Divieti Limitazioni l) Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all’art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall’art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all’esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette. 2) Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all’art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall’art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130. Capo V Art. 16 Provvedimenti del Consiglio comunale 1) Il Sindaco iscrive all’ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l’esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini. 2) Quando il referendum ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali è avvenuto il pronunciamento popolare. 3) Il risultato del Referendum non vincola la Pubblica Amministrazione, la quale però, qualora si discosti dal risultato referendario, deve motivare nel relativo provvedimento le ragioni per cui è di avviso contrario. Art. 17 Informazione dei cittadini l) Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme previste dal regolamento per l’informazione. 2) Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all’oggetto del referendum d’iniziativa popolare viene notificato, entro dieci giorni dall’adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori. Art. 18 Scheda per il referendum l) Il fac simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento. 2) E’ riprodotto in formato cm 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente art. 12 e completato a stampa con il testo del quesito e l’indicazione del Comune. Art. 19 Entrata in vigore 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo l’esame, senza rilievi, da parte del Comitato regionale di controllo, in conformità all’art. 46 della legge 8 giugno 1990,n.142. Allegato A Parte interna REFERENDUM COMUNALE Volete: SI NO parte esterna Comune di sigla Ufficio Sezione |