I coniugi che non hanno figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 5/02/1992 n. 104) o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia, possono comparire di fronte all’Ufficiale di Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio (come previsto dall’art. 12 della legge 162/2014 entrata in vigore l’11/12/2014
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
Come fare
La richiesta di separazione o divorzio può essere presentata al:
· Comune di residenza di uno dei due coniugi;
· Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
· Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o all’estero.
Questa procedura semplificata è a disposizione dei coniugi alle seguenti condizioni:
· consenso di entrambi i coniugi, in mancanza del quale si deve ricorrere al tribunale e procedere in conformità a quanto fino ad oggi previsto dalla Legge in materia.
· assenza di figli in comune che siano minori o maggiorenni incapaci o con disabilità grave o economicamente non autosufficienti;
· assenza di patti di trasferimento patrimoniale (è però possibile prevedere la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o assegno divorzile).
Fase istruttoria
· Ciascuno dei coniugi presenta una di richiesta di accordo consensuale per separazioni e divorzi, con la quale comunica i propri dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio;
· L’ufficiale di stato civile, una volta verificate le condizioni per la sottoscrizione, fissa, in accordo con gli interessati, la data della redazione dell’accordo.
Redazione dell’accordo
Nel giorno prestabilito, i coniugi devono presentarsi insieme e muniti di documento di identità valido, all’ufficio di Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.
Conferma dell’accordo
Il giorno dell’accordo viene fissata la data per la conferma dell’accordo, che deve avvenire non prima di 30 giorni dall’accordo: in tale data i coniugi dovranno presentarsi per rendere all’Ufficiale di Stato Civile un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.
Ø La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell’accordo.
Ø Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Ø La conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Nota bene
Ø Il presupposto del divorzio è la precedente separazione dei coniugi, che deve essersi protratta ininterrottamente da almeno 6 mesi : il termine di sei mesi per poter proporre la domanda di divorzio decorre dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’Ufficiale di Stato Civile.
Costi
Prima della redazione dell’accordo i coniugi devo provvedere al versamento nelle casse comunali del diritto fisso pari a 16 euro complessivi tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Osimo
Informazioni e contatti
Ufficio di STATO CIVILE
Sede: Piazza del Comune n. 1
Responsabile del settore: Dott.ssa Monica Muscoloni
Responsabile del procedimento:
Meri Ambrosoni
Laura Giacomelli
Orietta Giuggioloni
Orario di apertura al pubblico:
- Mattina: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30
- Pomeriggio: lunedì, dalle 15.00 alle 17.30
Contatti:
TEL. 071 7249202-312-319
Email: statocivile@comune.osimo.an.it;
statocivile1@comune.osimo.an.it;
statocivile2@comune.osimo.an.it